La Corte di cassazione (Sez. lavoro) ha rigettato il ricorso della banca, confermando la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato per genericità della causale, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto correttamente affermata la legittimazione passiva della banca cessionaria, evidenziando che la cessione negoziale del rapporto di lavoro e delle posizioni giuridiche connesse, comprensiva di diritti, obblighi e contenziosi pendenti, comporta la successione della cessionaria nel giudizio, anche in presenza della liquidazione coatta amministrativa della cedente.
È stata dichiarata inammissibile ogni censura volta a ottenere una diversa interpretazione dell’atto di cessione o una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

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