Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato illegittimo il trasferimento disposto da Poste Italiane nei confronti di un lavoratore ultra-sessantenne perché adottato in violazione dell’art. 38 CCNL e dell’art. 2103 c.c., senza comprovate ed eccezionali esigenze, senza adeguato preavviso e senza valutazione delle condizioni personali e familiari.
Ha ritenuto illegittimo il conseguente licenziamento disciplinare, poiché il rifiuto del lavoratore di ottemperare a un trasferimento nullo è giustificato ex art. 1460 c.c.
Disposta tutela reintegratoria ex d.lgs. 23/2015, con opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva.
